{"id":96482,"date":"2023-12-11T10:15:10","date_gmt":"2023-12-11T08:15:10","guid":{"rendered":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/non-categorizzato\/the-possible-leap-of-cultural-nonprofits-in-the-dark-or-quality\/"},"modified":"2024-07-16T12:08:52","modified_gmt":"2024-07-16T10:08:52","slug":"the-possible-leap-of-cultural-nonprofits-in-the-dark-or-quality","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/news-from-the-web-archive\/the-possible-leap-of-cultural-nonprofits-in-the-dark-or-quality\/","title":{"rendered":"The possible &#8220;leap&#8221; of cultural nonprofits. In the dark or quality?"},"content":{"rendered":"<p>[fusion_builder_container hundred_percent=&#8221;yes&#8221; overflow=&#8221;visible&#8221;][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=&#8221;1_1&#8243; last=&#8221;yes&#8221; spacing=&#8221;yes&#8221; center_content=&#8221;no&#8221; hide_on_mobile=&#8221;no&#8221; background_color=&#8221;&#8221; background_image=&#8221;&#8221; background_repeat=&#8221;no-repeat&#8221; background_position=&#8221;left top&#8221; hover_type=&#8221;none&#8221; link=&#8221;&#8221; border_position=&#8221;all&#8221; border_size=&#8221;0px&#8221; border_color=&#8221;&#8221; border_style=&#8221;&#8221; padding=&#8221;&#8221; margin_top=&#8221;&#8221; margin_bottom=&#8221;&#8221; animation_type=&#8221;&#8221; animation_direction=&#8221;&#8221; animation_speed=&#8221;0.1&#8243; animation_offset=&#8221;&#8221; class=&#8221;&#8221; id=&#8221;&#8221;][fusion_text]<em><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-12603 alignleft\" src=\"http:\/\/monumentiaperti.org\/it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Logo-Giornale-delle-Fondazioni-e1501151594321-1-503x291.png\" alt=\"\" width=\"503\" height=\"291\" srcset=\"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Logo-Giornale-delle-Fondazioni-e1501151594321-1-503x291.png 503w, https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Logo-Giornale-delle-Fondazioni-e1501151594321-1-200x116.png 200w, https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Logo-Giornale-delle-Fondazioni-e1501151594321-1-400x231.png 400w, https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Logo-Giornale-delle-Fondazioni-e1501151594321-1-600x347.png 600w, https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/wp-content\/uploads\/2017\/07\/Logo-Giornale-delle-Fondazioni-e1501151594321-1.png 763w\" sizes=\"(max-width: 503px) 100vw, 503px\" \/>Le non profit culturali verso l\u2019impresa sociale? Al dibattito sulla bont\u00e0 o meno della riforma del Terzo Settore si sta progressivamente sostituendo una crescente messe di considerazioni sul che fare, a fronte di norme ormai operative anche se ancora carenti di importanti decreti attuativi.\u00a0<strong>Sul versante delle organizzazioni culturali non profit ci chiediamo cosa potr\u00e0 succedere, soprattutto per quelle che mirano a costruire modelli di gestione orientati alla sostenibilit\u00e0,<\/strong>\u00a0al fine di raggiungere obiettivi di utilit\u00e0 sociale e rilevanza pubblica.<\/em><\/p>\n<p>Appena qualche giorno fa Franco Broccardi,\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilgiornaledellefondazioni.com\/content\/bande-parte-gli-isolati-del-terzo-settore\">proprio dalle pagine de Il Giornale delle Fondazioni<\/a>, rivolgendosi alle organizzazioni culturali non profit faceva suonare il proverbiale campanello d\u2019allarme: per paura, per attendismo o per disinteresse, Broccardi rilevava che molte di esse, soprattutto le pi\u00f9 \u201canziane\u201d, abbiano deciso di stare alla finestra, vedere che succede, rinviare la decisione sul come reagire alla riforma del Terzo Settore.<\/p>\n<p>In questa sede cominceremo a esaminare alcune \u201ccreste d\u2019onda\u201d che emergono sia dal<strong>\u00a0CTS \u2013 Codice del Terzo Settore<\/strong>\u00a0(<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;117!vig=2017-12-11\">DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117<\/a>) che dal<strong>\u00a0nuovo decreto sulle imprese sociali<\/strong>\u00a0(<a href=\"http:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03;112!vig=\">DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112<\/a>), confidando che questa esplorazione possa essere uno\u00a0<strong>stimolo per coloro i quali non hanno ancora deciso che fare, affinch\u00e9 quanto meno essi comincino ad informarsi e verificare la propria condizione a fronte di due leggi che, indubbiamente, innovano il settore.<\/strong><\/p>\n<p>Un \u201cvolo d\u2019uccello\u201d su alcuni degli aspetti che possono interessare le non profit culturali, soprattutto quelle che hanno gi\u00e0 deciso che la loro azione si colloca in quello spazio assai indefinito fino a poco tempo fa, ma molto ampio e concreto:<strong>\u00a0quella zona grigia tra volontariato e impresa profit che non \u00e8 n\u00e9 l\u2019uno n\u00e9 l\u2019altra, attestandosi invece come una terza via che riconosce la prevalente rilevanza sociale del settore culturale, e che cerca modelli e percorsi che possano rendere sostenibile un apporto professionale affinch\u00e9 ci\u00f2 avvenga<\/strong>.<\/p>\n<p>In altri termini, che si possa fare bene, con professionalit\u00e0 e continuit\u00e0, il lavoro culturale, e che esso abbia significativi impatti e rilevanza per le comunit\u00e0 di riferimento. Non una presa di distanza n\u00e9 dall\u2019uno n\u00e9 dall\u2019altro mondo, ma solo la presa d\u2019atto che non tutto il settore culturale \u00e8 cos\u00ec rilevante economicamente da produrre margini di profitto per chi vi opera, e allo stesso tempo che il volontariato, straordinaria risorsa di questo Paese, non sempre riesce a rispondere ai parametri di continuit\u00e0 e professionalit\u00e0 necessari per garantire risultati soddisfacenti, mantenendo al contempo una contropartita di dignit\u00e0 per chi presta il proprio lavoro.<\/p>\n<p>E purtroppo consta rilevare che proprio<strong>\u00a0di costo del lavoro le due leggi non parlano,<\/strong>\u00a0eludendo certamente per competenza normativa una delle leve pi\u00f9 pesanti che agiscono sul settore culturale, laddove \u00e8 contemplato il ricorso a personale dipendente subordinato. Un costo del lavoro che, equiparato al costo sostenuto dalle imprese profit, condiziona pesantemente le scelte delle organizzazioni che devono decidere il proprio assetto e i propri modelli gestionali, tenendo conto anche di questo fattore tutt\u2019altro che irrilevante. Ma, appunto, essendo questo tema non pertinente della riforma se non tangenzialmente, ci limitiamo a evidenziare l\u2019occasione mancata per dare ulteriore ossigeno al comparto, confidando che la questione venga presto sollevata anche a completamento dell\u2019azione delle norme sul Terzo Settore.<\/p>\n<p>A tal proposito va per\u00f2 rilevato che\u00a0<strong>l\u2019art. 8 del CTS (Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro) individua \u2013 ovviamente vietandoli \u2013 casi di distribuzione indiretta di utili<\/strong>, cos\u00ec chiarendo definitivamente (comma b) un<strong>\u00a0collegamento con i Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro<\/strong>\u00a0di riferimento, un rapporto con i compensi da essi previsti, una proporzione massima prevista (+40%) oltre la quale si pu\u00f2 ragionevolmente intravedere una forma di elusione della norma. Ci\u00f2 produce due effetti: da un lato<strong>\u00a0si tutelano i lavoratori<\/strong>\u00a0da squilibri interni all\u2019organizzazione, ponendo un limite al rischio di abusi; dall\u2019altro<strong>\u00a0si fa chiarezza sul compenso agli amministratori<\/strong>\u00a0(presidenti e simili), finora esclusi dalla possibilit\u00e0 di considerarsi parte in gioco della squadra di lavoro perch\u00e9 impossibilitati a ricevere qualsivoglia emolumento e ora (comma a) invece\u00a0<strong>possibili destinatari di compensi individuali purch\u00e9 \u00abproporzionati all&#8217;attivit\u00e0 svolta, alle responsabilit\u00e0 assunte e alle specifiche competenze\u00bb.<\/strong><br \/>\nE cos\u00ec\u00a0<strong>mettendo fine all\u2019assurda condizione di amministratori da un lato costretti ad assumersi tutti i rischi di organizzazioni spesso senza personalit\u00e0 giuridica, dall\u2019altro impossibilitati a remunerare equamente il proprio lavoro per l\u2019organizzazione stessa<\/strong>.<\/p>\n<p>E sempre in tema di lavoro l\u2019art. 17 del CTS chiarisce il<strong>\u00a0ruolo del volontariato e dei volontari<\/strong>, definendoli (comma 2) persone che svolgono \u00ab<em>attivit\u00e0 in favore della comunit\u00e0 e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacit\u00e0 per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunit\u00e0 beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidariet\u00e0<\/em>\u00bb.\u00a0<strong>Il Codice chiarisce<\/strong>\u00a0anche (comma 3)\u00a0<strong>l\u2019incompatibilit\u00e0 del ruolo di volontario con qualsiasi forma di retribuzione, ammettendo al massimo un rimborso di 150 euro mensili<\/strong>, e con qualsiasi forma di lavoro subordinato (comma 5).<\/p>\n<p>Ci\u00f2 produce per\u00f2\u00a0<strong>una evidente distorsione<\/strong>, ovvero che\u00a0<strong>coloro i quali a diverso titolo ricevono compensi dall\u2019organizzazione (dipendenti, consulenti, prestatori) non potranno optare per la donazione di una parte del proprio tempo libero in forma di volontariato<\/strong>, formula che &#8211; al netto di comportamenti scorretti e illegali &#8211; costituisce una\u00a0<strong>costante di molte non profit<\/strong>, e una sua indiscutibile risorsa se la finalit\u00e0 condivisa di soci e sostenitori \u00e8 quella di raggiungere comunque gli obiettivi sociali prefissati.<\/p>\n<p>Passando a temi pi\u00f9 legati alle attivit\u00e0 svolte, va segnalato l\u2019art. 71, che non solo regola il tema dei<strong>\u00a0Locali utilizzati e della loro concessione in comodato<\/strong>\u00a0(comma 2) da parte di Stato, Regioni e Province autonome ed Enti locali, ma anche di \u00ab<strong><em>beni culturali immobili<\/em><\/strong><em>\u00a0di propriet\u00e0 dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l&#8217;uso dei quali attualmente non e&#8217; corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro<\/em>\u00bb (comma 3), con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi. Concessione che deve essere \u00ab<em>finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonch\u00e9 l&#8217;apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione<\/em>\u00bb.\u00a0<strong>Le spese sostenute dal concessionario per le attivit\u00e0 di recupero saranno detratte dal canone<\/strong>, e la procedura di assegnazione seguir\u00e0 quanto previsto dall\u2019articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti e dei Lavori Pubblici:\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilgiornaledellefondazioni.com\/content\/le-regole-di-un-nuovo-gioco-possibile\">ne aveva parlato nel 2016 Franco Milella sulle nostre pagine<\/a>).<\/p>\n<p>Sembra anche rilevante l\u2019art. 81 in tema di<strong>\u00a0Social Bonus<\/strong>, che riconosce un<strong>\u00a0credito d&#8217;imposta<\/strong>\u00a0pari al\u00a0<strong>65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o societ\u00e0 in favore degli enti del Terzo settore<\/strong>, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalit\u00e0 organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attivit\u00e0 di cui all&#8217;art. 5 con modalit\u00e0 \u201cnon commerciali.\u201d Va per\u00f2 detto che questa ultima definizione crea un po\u2019 di confusione, perch\u00e9 spesso proprio le attivit\u00e0 commerciali delle organizzazioni non profit consentono loro di ambire a modelli che tendano a raggiungere livelli di sostenibilit\u00e0 quantomeno minimi.<\/p>\n<p>E proprio sul<strong>\u00a0controverso tema del rapporto tra enti non profit e attivit\u00e0 commerciali<\/strong>, che gi\u00e0 nel 2016\u00a0<a href=\"http:\/\/www.ilgiornaledellefondazioni.com\/content\/la-riforma-del-terzo-settore-prima-parte\">Francesco Florian aveva affrontato per noi<\/a>, si rileva un rischio di ambiguit\u00e0 all\u2019art. 79 che, a proposito di Disposizioni in materia di imposte sui redditi, definisce appunto la natura non commerciale delle attivit\u00e0 di interesse generale previste all\u2019art. 5 del Codice quando esse sono svolte a titolo gratuito \u00ab<em>o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi<\/em>\u00bb (comma 2): caso quest\u2019ultimo che racchiuderebbe gran parte delle attivit\u00e0 svolte dalle organizzazioni culturali non profit, spesso in perdita proprio per la specificit\u00e0 del settore di intervento, compensate dalla donazione parziale o totale di tempo lavoro dei propri soci, \u201clavoratori benevoli\u201d intenzionati prevalentemente a prendersi cura dei luoghi e delle comunit\u00e0, anche quando ci\u00f2 non corrisponde ad una piena retribuzione del tempo lavorato (seppure con l\u2019auspicio che ci\u00f2 avvenga pienamente).<\/p>\n<p>Proprio per questo motivo in questa sede si rileva l\u2019opportunit\u00e0 che\u00a0<strong>le organizzazioni non profit con modelli di gestione che contemplino l\u2019erogazione di servizi e la vendita di beni che di fatto vengono assimilati ad attivit\u00e0 commerciale, prendano seriamente in considerazione l\u2019opzione della acquisizione della qualifica di impresa sociale<\/strong>.<\/p>\n<p>Innanzitutto ci\u00f2 sarebbe opportuno perch\u00e9 il D.lgs 112\/2017 elenca, al pari del Codice del Terzo Settore,<strong>\u00a0molte attivit\u00e0 compatibili con ci\u00f2 che le non profit culturali svolgono regolarmente<\/strong>\u00a0(art. 2): educazione, istruzione e formazione professionale; interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell&#8217;ambiente; interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; ricerca scientifica di particolare interesse sociale; organizzazione e gestione di attivit\u00e0 culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale; radiodiffusione sonora a carattere comunitario; organizzazione e gestione di attivit\u00e0 turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; contrasto della povert\u00e0 educativa; accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalit\u00e0 organizzata e tanto ancora.<\/p>\n<p>Poi perch\u00e9 \u00e8 espressamente previsto (art. 11) che<strong>\u00a0i lavoratori siano adeguatamente coinvolti in meccanismi di consultazione o di partecipazione<\/strong>\u00a0mediante il quale essi siano posti in grado di esercitare un&#8217;influenza sulle decisioni dell&#8217;impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualit\u00e0 dei beni o dei servizi. Ed anche (art. 13) che essi siano retribuiti come da CCNL (sembra scontato dirlo, ma non lo \u00e8), nonch\u00e9 che non possano esistere differenze retributive maggiori di uno a otto. Ed infine che il ricorso ai volontari non superi il numero dei lavoratori.<\/p>\n<p>Svolgendo quindi (art. 1) \u00ab<em>un&#8217;<strong>attivit\u00e0 d&#8217;impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalit\u00e0 civiche, solidaristiche e di utilit\u00e0 sociale<\/strong>, adottando modalit\u00e0 di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il pi\u00f9 ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivit\u00e0<\/em>\u00bb (si intende svolta in via principale l&#8217;attivit\u00e0 per la quale i relativi ricavi siano superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi), e<strong>\u00a0destinando quindi eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell&#8217;attivit\u00e0 statutaria<\/strong>\u00a0o ad incremento del patrimonio,<strong>\u00a0le imprese sociali possono operare senza vedersi tassati tali utili come reddito imponibile ai fini delle imposte dirette<\/strong>\u00a0(art. 18). Questo pone indubbiamente un importante vantaggio per tali organizzazioni, che non corrono pi\u00f9 il rischio di ambiguit\u00e0 riguardanti le proprie attivit\u00e0 anche quando esse siano di natura commerciale (servizi o beni in cambio di corrispettivi), e possono tentare di costruire modelli di gestione maggiormente orientati alla sostenibilit\u00e0, seppur non finalizzati al profitto. Una sostenibilit\u00e0 che sia non il fine, ma il mezzo per raggiungere gli obiettivi di interesse generale e di utilit\u00e0 sociale e culturale.<\/p>\n<p>Il nostro volo d\u2019uccello, trasformato piuttosto in un primo, parziale salto del grillo, si vuole concludere per\u00f2 con una considerazione che riguarda\u00a0<strong>un limite notevole che si potrebbe frapporre tra le associazioni non profit e la loro intenzione di perseguire l\u2019acquisizione della qualifica di impresa sociale<\/strong>. Ci\u00f2 deriva dal<strong>la necessit\u00e0 per le imprese sociali di acquisire la personalit\u00e0 giuridica<\/strong>, e al contempo di rientrare automaticamente nel<strong>\u00a0Registro unico nazionale del Terzo Settore<\/strong>\u00a0iscrivendosi al registro delle imprese sociali (art. 5 del D.lgs 112\/2017). Ci\u00f2 comporterebbe una automatica traslazione su quella parte del Codice del Terzo Settore che individua un<strong>\u00a0tetto minimo di 15.000 euro quale patrimonio minimo per il conseguimento della personalit\u00e0 giuridica<\/strong>\u00a0(comma 4, art. 22 del CTS): una somma che per piccole organizzazioni pu\u00f2 costituire un serio motivo di rinuncia al processo di acquisizione della qualifica di impresa sociale, e quindi una barriera ad un salto che eppure sembrerebbe sempre pi\u00f9 irrinunciabile.<\/p>\n<p>Per uscire dal rischio di isolamento \u00e8 davvero probabile che, come auspica Franco Broccardi, si debba prendere coraggio e saltare il fosso, anche a rischio di farsi qualche livido e atterrare su terreni sconosciuti. In fondo l\u2019assunzione del rischio fa parte del DNA che molte organizzazioni si portano dentro, avulse dalla logica dei finanziamenti pubblici a pioggia e abituate ad essere delegate per la progettazione, organizzazione ed erogazione di forme diverse di welfare culturale. Ma se non \u00e8 pi\u00f9 tempo di discutere di come potrebbe essere la riforma, che ormai \u00e8 data, pu\u00f2 ancora essere il tempo di migliorarla o integrarla con gli adeguati strumenti, per far s\u00ec che davvero essa proietti nel futuro il portato coraggioso, generoso e generativo di cui molti soggetti del Terzo Settore sono davvero vettori pionieristici. Si pu\u00f2 fare? Coraggio anche voi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h4><span style=\"color: #000000;\"><strong>Articolo\u00a0a cura di: Francesco Mannino<\/strong><\/span><\/h4>\n<h4><span style=\"color: #000000;\"><strong>da <em>Il Giornale delle Fondazioni<\/em><\/strong><\/span><\/h4>\n<p>[\/fusion_text][\/fusion_builder_column][\/fusion_builder_row][\/fusion_builder_container]<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>[fusion_builder_container hundred_percent=&#8221;yes&#8221; overflow=&#8221;visible&#8221;][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=&#8221;1_1&#8243; last=&#8221;yes&#8221; spacing=&#8221;yes&#8221; center_content=&#8221;no&#8221; hide_on_mobile=&#8221;no&#8221; background_color=&#8221;&#8221; background_image=&#8221;&#8221; background_repeat=&#8221;no-repeat&#8221; background_position=&#8221;left top&#8221; hover_type=&#8221;none&#8221; link=&#8221;&#8221; border_position=&#8221;all&#8221; border_size=&#8221;0px&#8221; border_color=&#8221;&#8221; border_style=&#8221;&#8221; padding=&#8221;&#8221; margin_top=&#8221;&#8221; margin_bottom=&#8221;&#8221; animation_type=&#8221;&#8221; animation_direction=&#8221;&#8221; animation_speed=&#8221;0.1&#8243; animation_offset=&#8221;&#8221; class=&#8221;&#8221; id=&#8221;&#8221;][fusion_text]Le non profit [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":62174,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[648],"tags":[],"class_list":["post-96482","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news-from-the-web-archive"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96482","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=96482"}],"version-history":[{"count":3,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96482\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":96491,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/96482\/revisions\/96491"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/62174"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=96482"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=96482"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/monumentiaperti.com\/it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=96482"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}